La legge elettorale dispone l’alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60%del totale.

Al Signor Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome

Onorevole Presidente, ci rivolgiamo a Lei a nome e per conto dell’Accordo di Azione Comune per la Democrazia Paritaria, che riunisce oltre cinquanta Associazioni femminili il cui scopo è la promozione della presenza delle donne nelle Istituzioni. Come è noto, la legge n.20 del 2016 ha modificato l’art.4 della legge n.165 del 2004, dettando norme di carattere generale per il riequilibrio della rappresentanza in materia elettorale col disporre in particolare che qualora la legge elettorale regionale preveda l’espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati dovranno essere presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60% del totale e “sia consentita l’espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l’annullamento delle preferenze successive alla prima”.

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