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- Categoria: Ricciocornoschiattoso
- Pubblicato: 19 Gennaio 2014
Questo il testo diffuso dall’APA (American Psychiatric Association) il 31 ottobre 2013:
Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali dell’American Psychiatric Association (APA), Quinta Edizione (DSM-5) è stato recentemente pubblicato dopo una vasta ricerca pluriennale e la revisione di tutte le sue categorie diagnostiche. Nel caso del Disturbo Pedofilico, i criteri diagnostici sono rimasti sostanzialmente i medesimi del DSM-IV-TR. Solo il nome del disturbo è stato cambiato da ‘pedofilia’ a ‘disturbo pedofilico’ per mantenere la coerenza con altri elenchi di disturbi nel capitolo.‘Orientamento sessuale’ non è un termine usato nei criteri diagnostici per il disturbo pedofilico e il suo utilizzo nella discussione del testo DSM-5 è un errore e dev’esser letto ‘interesse sessuale’.Infatti, l’APA considera il disturbo pedofilico una ‘parafilìa’, non un ‘orientamento sessuale’. L’errore verrà corretto nella versione elettronica del DSM-5 e nella successiva stampa del manuale. L’APA rimane salda dietro gli sforzi per perseguire penalmente chi abusi sessualmente e sfrutti i bambini e gli adolescenti. Sosteniamo inoltre gli sforzi costanti per lo sviluppo di trattamenti per le persone con disturbo pedofilico, con l’obiettivo di prevenire futuri atti di abuso”.
Qualcuno dovrebbe comunicarlo a chi ha redatto questo:
Proposta di modifica n. 1.5 al DDL n. 1052
1.5
GIOVANARDI, D’ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI
Sostituire l’articolo 1, con il seguente:
«Art. 1.
(Disposizioni in materia di contrasto a varie forme di discriminazione)
1. All’articolo 3 della legge 19 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”o fondate sull’odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l’incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili, se tali condotte discriminatorie siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità verso la persona e non di pensiero verso l’orientamento sessuale e lo stile di vita in sé”.
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ”o religiosi”, sono aggiunte, in fine, le seguenti: ”o fondate sull’odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l’incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali bisessuali, eterosessuali, pedofili, se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l’orientamento sessuale e lo stile di vita in sé”.
2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo, dopo le parole: ‘e religiose’, sono aggiunte le seguenti: ”ovvero fondata sull’omofobia o transfobia” con le parole: ”o fondate sull’odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l’incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l’orientamento sessuale e lo stile di vita in sé”.
b) alla rubrica dell’articolo 1, dopo le parole ‘o religiosi’ sono aggiunte le seguenti: ‘fondate sull’odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l’incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l’orientamento sessuale e lo stile di vita in sé”;
c) all’articolo 3, comma 1, le parole ‘o religioso’, sono sostituite dalle seguenti ‘religioso o fondate sull’odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l’incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l’orientamento sessuale e lo stile di vita in sé”;
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
”3-bis. Resta ferma la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e comunque la punibilità di quei comportamenti e delle opinioni in materia sessuale e non, vietati nelle disposizioni penali vigenti”».
Si definisce “orientamento sessuale” l’attrazione erotica ed affettiva per i membri del sesso opposto, dello stesso sesso o entrambi; l’orientamento sessuale può essere omosessuale, eterosessuale o bisessuale.
La pedofilia non è un “orientamento sessuale”.
link al DDL 1052
Leggi tutto... http://ilricciocornoschiattoso.wordpress.com/2014/01/19/la-pedofilia/