Fonte: Rapport sur le reflexions du groupe de travail sur la coparentalite

Ringrazio Maria Rossi per la sinossi del rapporto

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Nel giugno 2013 il governo francese ha costituito un gruppo di lavoro sulla bigenitorialità cui hanno partecipato, accanto a SOS Les Mamans e  ad altre due  organizzazioni femministe contro la violenza sulle donne, anche le associazioni dei padri separati.

Il gruppo di lavoro, ad eccezione delle organizzazioni femministe, si è mostrato favorevole all’introduzione nel codice civile di una definizione che permetta di precisare che l’esercizio condiviso della potestà genitoriale presuppone l’assunzione comune delle responsabilità riguardo all’allevamento dei figli. E’ favorevole, in particolare, all’inserimento nella legge sulla residenza alternata di principi che consentano di distinguere le decisioni importanti che richiedono il coinvolgimento di entrambi i genitori da quelle che riguardano la quotidianità dei figli, che possono essere assunte dal solo genitore con il quale risiede abitualmente il bambino.

Diversi esponenti del gruppo convengono sull’opportunità di considerare come decisione importante il cambiamento di residenza: scelta che dovrebbe sottostare al consenso dell’altro genitore o dovrebbe, comunque, essere autorizzata dal giudice.

Gli altri membri del gruppo sostengono, al contrario, che tale disposizione attenterebbe alla libertà individuale e sottolineano come il cambiamento di residenza del genitore cui è affidato in via prevalente il figlio possa essere dettato dal desiderio di allontanarsi dall’ex coniuge violento o possa avere altre giustificazioni legittime (professionali o famigliari). Pertanto il trasloco non dovrebbe essere necessariamente comunicato all’altro genitore, né tantomeno ricevere il suo assenso. Le medesime considerazioni valgono per il ritiro del bambino da un istituto scolastico e la sua iscrizione ad un altro, situato in una località differente.

Le associazioni dei padri separati  partecipanti al gruppo di lavoro pretendono  che la residenza alternata venga dichiarata dalla legge la modalità generale di affido. Gli altri esponenti del gruppo non condividono questo punto di vista. Alcuni sostengono che debbano essere mantenute le attuali disposizioni, mentre le associazioni di difesa delle mamme ritengono che la residenza alternata dovrebbe essere esplicitamente esclusa nei casi di violenza nei confronti dell’ex coniuge e  nel caso in cui i bambini siano molto piccoli. Al contempo, come hanno precisato anche magistrati ed avvocati, si sottolinea che la residenza alternata non comporta necessariamente che i figli trascorrano lo stesso periodo di tempo con entrambi i genitori.

La residenza alternata come modalità generale di affido non corrisponde del resto neppure ai desideri dei padri. In Francia l’80% dei genitori separati decidono di comune accordo dove dovranno risiedere abitualmente i figli, il 10% non esprime preferenze e l’altro 10% è in disaccordo. Quando i genitori sono d’accordo, nel 71% dei casi chiedono che i figli risiedano con la madre, nel 10% con il padre e nel 19% con entrambi i genitori alternativamente. Le richieste dei padri sono esaudite dai giudici nel 93% dei casi.

Le istanze delle associazioni dei padri separati, dunque, non corrispondono affatto a quelle del genitore che sostengono di rappresentare. La residenza alternata non costituisce la scelta prevalente dei genitori separati e non deve essere imposta a chi non la desidera, osservano i membri del gruppo di lavoro diversi dalle associazioni dei padri separati.

Devono essere inoltre accuratamente valutate la distanza tra i domicili dei due genitori, i conflitti che li oppongono, l’età del bambino, le violenze perpetrate sulla donna  dall’ex partner, nel qual caso occorrerebbe limitare drasticamente i contatti tra i due genitori.

Per SOS Les Mamans l’imposizione della residenza alternata ai bimbi piccoli rappresenta una forma di maltrattamento.

Le ragioni per cui i giudici respingono, in un  numero contenuto di casi, la richiesta di concessione della residenza alternata sono: in genere l’interesse del minore, oppure i rapporti conflittuali tra i genitori. Seguono: l’età del bambino, la lontananza tra i due domicili e, infine, in pochi casi, l’opposizone della madre o del padre.

Le associazioni di difesa dei diritti dei padri sostengono che i rapporti conflittuali tra i genitori non dovrebbero costituire un criterio pertinente per respingere la richiesta di residenza alternata.

Su queste questioni, in conclusione, non si è riusciti a pervenire ad un accordo tra gli esponenti del gruppo di lavoro.

La maggioranza, ad eccezione delle organizzazioni femministe, è favorevole all’introduzione nel codice civile di una definizione chiara dell’esercizio condiviso della potestà genitoriale e all’inserimento nella legge dei criteri che consentano di individuare le decisioni importanti, relative alla vita dei figli, che richiedono il coinvolgimento di entrambi i genitori, includendovi il ritiro del bambino da un istituto scolastico e la sua iscrizione ad un altro situato in una diversa località.

Solo le associazioni dei padri separati, invece, sono favorevoli all’introduzione della residenza alternata come modalità generale di affido.

Tutti gli altri esponenti del gruppo ritengono invece che questa dovrebbe rimanere una possibilità tra le altre.

La maggioranza del gruppo auspica, infine, l’introduzione di modalità più stringenti di esecuzione delle sentenze dei giudici in merito all’esercizio della potestà genitoriale.

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